Regio decreto 1481/1940
Art. 422 — L'inscritto deve essere visitato completamente nudo
Art. 422. L'inscritto deve essere visitato completamente nudo. Speciale cura deve esser posta nel rilevare tutti i contrassegni personali, e nella misurazione della statura e del perimetro toracico avendo all'uopo presenti le norme stabilite negli elenchi delle imperfezioni e delle infermita' riguardanti la attitudine fisica al servizio militare. Il medico deve visitare accuratamente l'inscritto per accertare se sia affetto da una delle infermita' contemplate dagli elenchi suddetti, interrogando anche opportunamente lo inscritto circa malattie precedentemente sofferte o esistenti in atto.
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