Regio decreto 1481/1940
Art. 335 — Inabili a lavoro proficuo, ai sensi dell'art
Art. 335. Inabili a lavoro proficuo, ai sensi dell'art. 88, n. 1 della legge, debbono intendersi coloro che, indipendentemente dalle condizioni economiche della loro famiglia, non possono, per infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.
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