Regio decreto 1481/1940
Art. 336 — Per le infermita' che non sono di per se' stesse causa assoluta di inabilita' a lavoro proficuo, a senso dell…
Art. 336. Per le infermita' che non sono di per se' stesse causa assoluta di inabilita' a lavoro proficuo, a senso dell'articolo precedente, ma solo relativa, il consiglio o la commissione mobile di leva, ove lo ritenga opportuno, puo' prima di emettere il proprio giudizio, assumere quelle informazioni che creda necessarie, allo scopo di accertare se l'individuo attenda o possa attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.
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