Regio decreto 1481/1940
Art. 334 — Le persone inferme, che risiedono all'estero, possono essere sottoposte a visita da parte delle regie autorit…
Art. 334. Le persone inferme, che risiedono all'estero, possono essere sottoposte a visita da parte delle regie autorita' diplomatiche o consolari, assistite dal sanitario di fiducia. Le suddette autorita' fanno compilare dal detto sanitario un particolareggiato rapporto sulle infermita' riscontrate, e trasmettono tale rapporto al consiglio di leva, dopo avervi verbalizzato le circostanze di tempo e di luogo in cui la visita fu eseguita, ed il proprio parere sulla allegata inabilita' dell'infermo a lavoro proficuo.
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