Regio decreto 1481/1940
Art. 331 — Il consiglio o la commissione mobile di leva puo' procedere alla visita delle persone che si allegano inabili…
Art. 331. Il consiglio o la commissione mobile di leva puo' procedere alla visita delle persone che si allegano inabili a lavoro proficuo, anche nel luogo del loro domicilio, recandovisi collegialmente, o delegando per la visita uno dei propri membri, sempre con l'assistenza del perito sanitario. Il consiglio o la commissione mobile, pero' deve previamente accertare che, in caso di esito positivo della visita, effettivamente spettera' all'inscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.
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