Regio decreto 1481/1940
Art. 330 — Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, il consiglio…
Art. 330. Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, il consiglio o la commissione mobile di leva puo' mandare le persone che si allegano inabili in osservazione presso l'ospedale militare piu' vicino. Le spese di viaggio per la presentazione all'ospedale sono a loro carico. Tale visita di osservazione puo' essere fatta anche presso una infermeria presidiaria, ma in tal caso deve essere redatta una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetta esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettere poi al consiglio di leva.
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