Regio decreto 1481/1940
Art. 332 — Per le visite a domicilio di cui all'articolo precedente, occorrono le seguenti condizioni: a) che consti eff…
Art. 332. Per le visite a domicilio di cui all'articolo precedente, occorrono le seguenti condizioni: a) che consti effettivamente della impossibilita' delle persone allegate inabili a lavoro proficuo, a muoversi dal luogo della loro dimora; b) che il provvedimento venga espressamente richiesto dall'inscritto o dai congiunti interessati; c) che tutte le spese occorrenti per il trasferimento del consiglio o della commissione mobile, o dei membri all'uopo delegati, insieme col perito sanitario, vadano a carico della famiglia interessata, che deve depositare in anticipazione la relativa somma presso l'ufficio di leva o la commissione mobile, ovvero, nel caso di indigenza della famiglia stessa, siano eventualmente sopportate dal rispettivo comune.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.