Regio decreto 1481/1940
Art. 295 — Il consiglio di leva ha facolta' di chiedere altri documenti oltre quelli prescritti, e ove creda opportuno, …
Art. 295. Il consiglio di leva ha facolta' di chiedere altri documenti oltre quelli prescritti, e ove creda opportuno, puo' anche esigere che siano presentati gli estratti conformi degli atti di stato civile in luogo dei certificati. Quando trattisi di figli naturali occorre sempre la produzione del certificato di nascita da cui risulti esplicitamente il riconoscimento oppure la copia per esteso dell'atto stesso e quando trattisi di figli legittimati per susseguente matrimonio e' indispensabile la produzione dell'estratto dal registro degli atti di matrimonio da cui risulti esplicitamente l'avvenuta legittimazione oppure copia per esteso dell'atto stesso.
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