Regio decreto 1481/1940
Art. 294 — I diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato devono invocarsi e comprovarsi a seconda dei casi, c…
Art. 294. I diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato devono invocarsi e comprovarsi a seconda dei casi, coi documenti, indicati nelle tabelle che seguono, e con gli altri che fossero di volta in volta necessari secondo la particolarita' dei casi.
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