Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1481/1940Art. 296
Regio decreto 1481/1940

Art. 296 — Le attestazioni e i documenti rilasciati dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane non possono essere…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/296parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 296. Le attestazioni e i documenti rilasciati dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane non possono essere ritenuti validi, se non siano stati legalizzati dal ministero degli affari esteri. Non e' pero' necessaria la legalizzazione quando i documenti siano pervenuti direttamente ai comuni o all'ufficio di leva con lettera delle dette autorita'. In tal caso la lettera deve essere sempre unita ai documenti.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 295 Art. 297 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.