Regio decreto 1481/1940
Art. 2 — I consigli di leva, giusta l'art
Art. 2. I consigli di leva, giusta l'art. 24 della legge, sono costituiti in ciascuna provincia del Regno, ed hanno sede nei rispettivi capoluoghi, fatta eccezione per la provincia di Zara, per la quale provvede il consiglio di leva di Ancona.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1481/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.