Regio decreto 1481/1940
Art. 3 — I consigli di leva provvedono, o direttamente o per mezzo delle commissioni mobili, di cui alla sezione segue…
Art. 3. I consigli di leva provvedono, o direttamente o per mezzo delle commissioni mobili, di cui alla sezione seguente, alle operazioni di leva, e prendono per ciascun inscritto le decisioni che non siano di competenza dell'autorita' giudiziaria norma dell'art. 22 della legge.
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