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Regio decreto 1481/1940

Art. 1

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/1parte di Regio decreto 1481/1940
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito Art. 1. Il ministro della guerra provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare. Sono organi del servizio della leva nel regno: a) i consigli di leva; b) le commissioni mobili di leva; c) gli uffici di leva. Al servizio della leva all'estero provvedono le autorita' diplomatiche e consolari. Per il servizio della leva nelle colonie e nei possedimenti valgono disposizioni speciali.

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