Regio decreto 1481/1940
Art. 1
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito Art. 1. Il ministro della guerra provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare. Sono organi del servizio della leva nel regno: a) i consigli di leva; b) le commissioni mobili di leva; c) gli uffici di leva. Al servizio della leva all'estero provvedono le autorita' diplomatiche e consolari. Per il servizio della leva nelle colonie e nei possedimenti valgono disposizioni speciali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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