Regio decreto 1481/1940
Art. 134 — All'atto dell'effettiva partenza del titolare del passaporto, le autorita' di frontiera o dei porti d'imbarco…
Art. 134. All'atto dell'effettiva partenza del titolare del passaporto, le autorita' di frontiera o dei porti d'imbarco staccano la parte B del foglietto bianco suddetto, apponendovi la data relativa e la propria firma. Tali notificazioni, accuratamente raccolte, devono poi essere trasmesse settimanalmente dalle autorita' di frontiera e dei porti d'imbarco in plico raccomandato agli uffici di leva delle provincie cui appartengono i giovani espatriati, dandone notizia mediante elenco, al ministero degli affari esteri (direzione generale I. E.). Le RR. questure devono, dal canto loro, trasmettere ai suddetti uffici provinciali di leva, semestralmente, e precisamente entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno, un elenco contenente le complete generalita', con l'indicazione del luogo e della data di nascita dei giovani ai quali durante il semestre sia stato rilasciato il passaporto con data compresa fra il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta' ed il giorno precedente a quello dell'apertura della leva sulla loro classe. Nel detto elenco deve essere, inoltre, indicata la durata del passaporto e lo Stato estero per il quale fu rilasciato.
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