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Regio decreto 1481/1940

Art. 133 — I giovani inscritti sulle liste di leva, che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta' fin…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1481/art/133parte di Regio decreto 1481/1940
Art. 133. I giovani inscritti sulle liste di leva, che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di eta' fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe di nascita, ottengono il passaporto per l'estero con la qualifica di lavoratori (1), possono espatriare senza che occorra alcuna autorizzazione da parte delle autorita' militari. Peraltro, le RR. questure del Regno, incaricate del rilascio del passaporto, debbono applicare su tale documento, incollandolo fra la seconda e la terza pagina, il foglietto bianco a madre-figlia conforme all'allegato n. 6 da riempirsi, a cura delle autorita' stesse, completamente tanto nella parte A, destinata a rimanere annessa al passaporto, quanto in quella B, destinata ad essere staccata dalle autorita' di confine o dei porti d'imbarco. Il detto foglietto bianco allegato n. 6 pero', non deve essere applicato sui passaporti concessi ai giovani il cui espatrio si effettua in base a contratto di lavoro stagionale, poiche' essi sono tenuti a concorrere alla leva nel Regno e non possono essere ammessi alla dispensa temporanea dal servizio. ---------- (1) Con le circolari in data 3 marzo e 21 giugno 1932, nn. 6 e 13, rispettivamente all'oggetto «chiarificazioni ai fini coscrizionali sugli espatri per ragioni di lavoro» e «interpretazione circolare n. 6 del 3 marzo -932-X», il ministero degli esteri ha spiegato quali persone possono essere considerate, ai fini della concessione del passaporto, come «lavoratori».

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