Regio decreto 1481/1940
Art. 135 — Gli uffici provinciali di leva, ricevute tali notificazioni, provvedono perche' siano conservate, allegandole…
Art. 135. Gli uffici provinciali di leva, ricevute tali notificazioni, provvedono perche' siano conservate, allegandole subito alle rispettive schede personali degli inscritti cui esse si riferiscono.
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