Regio decreto 1220/1940
Art. 37 — L'estinzione del gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per …
Art. 37. L'estinzione del gravami preesistenti sugli assegni del richiedente, eventualmente posta come condizione per la concessione del prestito, e' eseguita di ufficio a cura dell'ufficio amministrativo che amministra il richiedente stesse.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1220/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.