Regio decreto 1220/1940
Art. 38 — Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non estinta il precedente
Art. 38. Di regola non viene concesso il nuovo prestito se non estinta il precedente. Eccezionalmente, e purche' vi concorrano i motivi di gravissime ed urgenti necessita', il Consiglio di amministrazione puo' concedere un nuovo prestito a condiziono che sia trascorso almeno un anno dalla concessione del primo. In tal caso la nomina residuale, unificata in un'unica partita con l'importo del nuovo prestito, non dovra' superare il limite massimo di concessione deliberato dai precedenti articoli 33 e 35.
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