Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1220/1940Art. 36
Regio decreto 1220/1940

Art. 36 — La concessione del prestito a colui il cui stipendio o paga siano gravati da preesistenti pignoramenti, seque…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1220/art/36parte di Regio decreto 1220/1940
Art. 36. La concessione del prestito a colui il cui stipendio o paga siano gravati da preesistenti pignoramenti, sequestri o cessioni, e' subordinata alla condizione che l'importo del prestito venga innanzi tutto impiegato per la completa estinzione degli accennati gravami. Come pure l'autorizzazione a contrarre cessioni di stipendio con garanzie del Ministero delle finanze e' concessa soltanto, se, in allegato alla domanda, il richiedente rilascia procura a riscuotere il residuo dell'eventuale debito precedentemente contratto con la Cassa sottufficiali.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1220/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 35 Art. 37 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.