Regio decreto 1220/1940
Art. 36 — La concessione del prestito a colui il cui stipendio o paga siano gravati da preesistenti pignoramenti, seque…
Art. 36. La concessione del prestito a colui il cui stipendio o paga siano gravati da preesistenti pignoramenti, sequestri o cessioni, e' subordinata alla condizione che l'importo del prestito venga innanzi tutto impiegato per la completa estinzione degli accennati gravami. Come pure l'autorizzazione a contrarre cessioni di stipendio con garanzie del Ministero delle finanze e' concessa soltanto, se, in allegato alla domanda, il richiedente rilascia procura a riscuotere il residuo dell'eventuale debito precedentemente contratto con la Cassa sottufficiali.
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