Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1220/1940Art. 26
Regio decreto 1220/1940

Art. 26 — Per ottenere la liquidazione della indennita' supplementare o la restituzione delle somme versate come contri…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1220/art/26parte di Regio decreto 1220/1940
Art. 26. Per ottenere la liquidazione della indennita' supplementare o la restituzione delle somme versate come contributo obbligatorio, il sottufficiale che trovasi nelle condizioni volute dalla legge dovra' farne domanda alla Cassa sottufficiali. Nella domanda, oltre alle generalita' ed al grado, l'avente diritto deve indicare il provvedimento di collocamento a riposo o cessazione dal servizio, il domicilio eletto, ed il luogo ove desidera effettuare la riscossione. In tutti i casi il pagamento di quanto dovuto all'interessato sara' effettuato a mezzo di assegni postali localizzati.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1220/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 25 Art. 27 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.