Regio decreto 1220/1940
Art. 25 — All'atto del pagamento dell'indennita' supplementare o della restituzione delle quote versate, la Cassa sottu…
Art. 25. All'atto del pagamento dell'indennita' supplementare o della restituzione delle quote versate, la Cassa sottufficiali trattiene tutte le somme di cui il sottufficiale e' eventualmente debitore per qualunque titolo verso la Cassa medesima. Nel caso di indennita' spettante ai superstiti dell'iscritto che abbia lasciato debiti verso la Cassa, il Ministero dell'aeronautica, su proposta del Consiglio dl amministrazione, delibera sul recupero dei debiti o sulla radiazione della partita senza pronunciare alcun addebito, ad eccezione dei debiti per prestiti contratti che dovranno essere recuperati, salvo il caso in cui abbiano a verificarsi le circostanze di cui al successivo articolo 49.
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