Regio decreto 1220/1940
Art. 24 — Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per mot…
Art. 24. Ai fini della liquidazione dell'indennita' supplementare non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi privati e di sospensione totale dello stipendio o paga. I periodi in cui lo stipendio o paga sono comunque ridotti debbono essere calcolati in relazione alla percentuale di riduzione degli assegni.
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