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Regio decreto 1220/1940

Art. 27 — La vedova dell'iscritto avente diritto all'indennita' supplementare, deve unire alla domanda i seguenti docum…

ELI /it/regio-decreto/1940/06/06/1220/art/27parte di Regio decreto 1220/1940
Art. 27. La vedova dell'iscritto avente diritto all'indennita' supplementare, deve unire alla domanda i seguenti documenti: a) certificato di nascita della richiedente; b) certificato di matrimonio; c) certificato di morte dell'iscritto; d) atto notorio rilasciato dal podesta' su conforme dichiarazione di tre testimoni dal quale risulti: 1) la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della morte; 2) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per colpa di lei.

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