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Regio decreto 902/1940

Art. 26 — I sottufficiali ed i graduati di truppa, di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1940/05/02/902/art/26parte di Regio decreto 902/1940
Art. 26. I sottufficiali ed i graduati di truppa, di cui all'art. 24, hanno l'obbligo di produrre al comando dal quale direttamente dipendono, nei 40 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio, due copie del relativo atto legalizzate e rilasciate dall'ufficio di stato civile. Una copia sara' trasmessa dal suddetto comando al centro di zona e l'altra, per via gerarchica, al Ministero (Direzione generale del personale militare).

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