Regio decreto 902/1940
Art. 27 — Il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza e' regolato dalle ste…
Art. 27. Il matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza e' regolato dalle stesse disposizioni in vigore per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.
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