Regio decreto 902/1940
Art. 25 — I sottufficiali, i graduati e militari di truppa che trovansi alle armi con arruolamento volontario con ferma…
Art. 25. I sottufficiali, i graduati e militari di truppa che trovansi alle armi con arruolamento volontario con ferma fino ai trenta mesi o per il disimpegno degli obblighi di leva, non possono contrarre matrimonio senza la preventiva autorizzazione del rispettivo comandante di corpo o di reparto autonomi, all'uopo delegati dal Ministro per l'aeronautica.
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