Regio decreto 244/1940
Art. 92 — Art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 92. (Art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). L'Ufficio tiene a disposizione del pubblico, a partire da tre mesi dopo la concessione del brevetto, salvo il differimento previsto nell'art. 38, ultimo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e perche' possano essere consultati, la domanda e un esemplare della descrizione e dei disegni, allegati al brevetto, nonche' gli altri documenti relativi al brevetto stesso. Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo e previo il pagamento all'Ufficio dei diritti di visione, le descrizioni e i disegni, relativi ai brevetti stranieri, allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata le priorita' di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorita'.
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