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Regio decreto 244/1940

Art. 91 — Art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913. n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/91parte di Regio decreto 244/1940
Art. 91. (Art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913. n. 1237). Il registro dei brevetti, di cui all'art. 87 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' essere consultato dal pubblico, dietro autorizzazione del direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a domanda, su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico puo' anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

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