Regio decreto 244/1940
Art. 90 — Art. 28, comma secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 90. (Art. 28, comma secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il Ministro per le corporazioni puo' sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti d'invenzione e ogni altra questione attinente alla materia. Il presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.
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