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Regio decreto 244/1940

Art. 89 — Art. 27, comma ultimo, e art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/89parte di Regio decreto 244/1940
Art. 89. (Art. 27, comma ultimo, e art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La Commissione decide dopo che il ricorrente si e' allontanato. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e' incaricato di stendere la sentenza. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura della Segreteria della Commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti, nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio. Il ricorrente puo' sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.

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