Regio decreto 244/1940
Art. 88 — La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni
Art. 88. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni. La Commissione stessa ha altresi' facolta', in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
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