Regio decreto 244/1940
Art. 93 — Art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 93. (Art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il direttore dell'Ufficio puo' consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda su carta bollata prescritta, subordinatamente a quelle cautele che egli riterra' necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico. Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformita', all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo. Il Ministero delle corporazioni puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.
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