Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 244/1940Art. 81
Regio decreto 244/1940

Art. 81 — Le copie per le controparti, nei casi previsti all'art

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/81parte di Regio decreto 244/1940
Art. 81. Le copie per le controparti, nei casi previsti all'art. 35, secondo comma, e all'art. 39 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime controparti in plico raccomandato, a cura della Segreteria della Commissione. Il presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi. Si devono osservare, per la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e dei precedenti articoli.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 80 Art. 82 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.