Regio decreto 244/1940
Art. 82 — Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione puo' disporre i mezzi istruttori che crede o…
Art. 82. Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione puo' disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalita'. Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti per eventuali chiarimenti.
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