Regio decreto 244/1940
Art. 80 — Art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 80. (Art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Il presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattisi di questioni di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.
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