Regio decreto 244/1940
Art. 63 — Art. 48, comma secondo, della legge 30 ottobre 1859. n. 3731
Art. 63. (Art. 48, comma secondo, della legge 30 ottobre 1859. n. 3731). L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.
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