Regio decreto 244/1940
Art. 64 — Art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 64. (Art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Le sentenze che pronunciano la nullita', o la decadenza, dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformita' dell'art. 80, ultimo comma del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere trascritte sul Registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.
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