Regio decreto 244/1940
Art. 62 — Gli atti e le sentenze, di cui all'art
Art. 62. Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel Registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel Registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.
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