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Regio decreto 244/1940

Art. 62 — Gli atti e le sentenze, di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/62parte di Regio decreto 244/1940
Art. 62. Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel Registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel Registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

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