Regio decreto 244/1940
Art. 61 — Art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 61. (Art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare: 1) la data di presentazione della domanda, che e' quella della trascrizione; 2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; 3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
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