Regio decreto 244/1940
Art. 60 — (Art
Art. 60. (Art. 5, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti: 1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro. 2) il vaglia comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel precedente art. 37. Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti ad Autorita' italiane. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.
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