Regio decreto 244/1940
Art. 6 — Art. 2, n. 2, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 6. (Art. 2, n. 2, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Le figure dei disegni dell'invenzione, anche se comprese in piu' tavole, debbono essere numerate progressivamente e i numeri delle figure stesse, nonche' i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione. I disegni debbono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno, munita delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente. Essi debbono essere contenuti in tavole che, compreso un margine di almeno due centimetri, abbiano le dimensioni di centimetri 21 x 33. Alla domanda si debbono unire tre originali di detti disegni, della cui identita' risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
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