Regio decreto 244/1940
Art. 7 — Art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878
Art. 7. (Art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878). Qualora il depositante presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, e' concessa facolta' di presentare gli altri due esemplari entro un mese dal deposito della domanda.
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