Regio decreto 244/1940
Art. 5 — Art. 2, n. 1. del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 5. (Art. 2, n. 1. del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 28 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o piu' rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, cio' che si in intende debba formare oggetto del brevetto. La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente. Alla domanda si debbono unire tre originali di detta descrizione, della cui identita' risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
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