Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 244/1940Art. 47
Regio decreto 244/1940

Art. 47 — Art. 5, comma primo e secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/47parte di Regio decreto 244/1940
Art. 47. (Art. 5, comma primo e secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491). L'Ufficio centrale dei brevetti, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, partecipa a sua volta all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta di differimento, diffidando l'interessato stesso circa l'obbligo del segreto. Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall'Ufficio con vincolo di segreto sul contenuto di essi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 244/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 46 Art. 48 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.