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Regio decreto 244/1940

Art. 48 — Art. 6, comma secondo, delle norme approvate con R. decreto 8 agosto 1925, n. 1491

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/48parte di Regio decreto 244/1940
Art. 48. (Art. 6, comma secondo, delle norme approvate con R. decreto 8 agosto 1925, n. 1491). Se il Ministero interessato, dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l'espropriazione, ne da' comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti. L'Ufficio da' notizia all'interessato della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l'obbligo del segreto e si da' corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

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