Regio decreto 244/1940
Art. 46 — Art. 4 delle norme approvato con R. decreto 3 agosto 1925. n. 1491
Art. 46. (Art. 4 delle norme approvato con R. decreto 3 agosto 1925. n. 1491). La richiesta di differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, limitata alle invenzioni che abbiano formato oggetto di visione, deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti nei venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'articolo precedente. I termini stabiliti in questo articolo e nel precedente sono perentori.
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