Regio decreto 244/1940
Art. 45 — Art. 2 e 3 dalle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491
Art. 45. (Art. 2 e 3 dalle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491). L'Ufficio centrale dei brevetti comunica, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, l'elenco di tutte le domande ad esso pervenute, dirette ad ottenere brevetti per invenzioni industriali, indicando, nell'elenco, i nomi dei richiedenti, e, ove siano noti, degli inventori, nonche' i titoli delle invenzioni. I detti Ministeri, entro venti giorni dalla comunicazione, possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo di ufficiali o funzionari all'uopo delegati, delle descrizioni e dei disegni riferentisi a invenzioni ritenute utili alla difesa del Paese. I Ministeri anzidetti sono tenuti all'obbligo del segreto sulle descrizioni e sui disegni di cui hanno preso visione, nonche' sugli elenchi di cui al primo comma.
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