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Regio decreto 244/1940

Art. 20 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/20parte di Regio decreto 244/1940
Art. 20. (Art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878 e art. 32, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). La rivendicazione dei diritti di priorita' deve essere menzionata nella domanda di brevetto. Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorita', qualora, entro tre mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti. Qualora la priorita' di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovra' farsi analoga annotazione del rifiuto.

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