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Regio decreto 244/1940

Art. 19 — Quando si rivendichi la priorita' per divulgazione del trovato in atti di Accademie scientifiche, oppure di S…

ELI /it/regio-decreto/1940/02/05/244/art/19parte di Regio decreto 244/1940
Art. 19. Quando si rivendichi la priorita' per divulgazione del trovato in atti di Accademie scientifiche, oppure di Societa', Istituti o Enti scientifici, a norma dell'art. 17 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, alla domanda di brevetto deve unirsi un certificato, nella carta, bollata prescritta, dal quale risulti la data della pubblicazione degli atti contenenti la nota o memoria sul trovato stesso.

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