Regio decreto 244/1940
Art. 21 — Art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237
Art. 21. (Art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237). Gli Uffici indicati nel precedente art. 2, all'atto del ricevimento delle domande di brevetto e dei documenti prescritti, ne redigono processo verbale, su apposito registro, firmato da chi presenta la domanda e sottoscritto dall'ufficiale rogante, indicando, fra l'altro, il giorno e l'ora del deposito, il nome ed il domicilio del richiedente, e del suo mandatario, se vi sia, il titolo della invenzione e i documenti presentati. Una copia del processo verbale, osservate le norme sul bollo, e' rilasciata, su richiesta, a chi presenta la domanda.
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